Art. 5.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla situazione degli anziani nel Paese, secondo le indicazioni emergenti dalla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, istituita presso il Senato della Repubblica con deliberazione in data 17 marzo 1988.
      2. Il Ministro per gli affari regionali provvede a trasmettere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali i dati necessari per la redazione della relazione, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; entro tale termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.